Art. 11.
(Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica).

      1. Le spese sostenute dalle regioni in relazione all'aumento del numero dei consiglieri regionali e all'erogazione del relativo trattamento economico comprensivo di indennità e di rimborsi di spese sostenute a vario titolo, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
      2. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, le spese sostenute dalle ragioni per l'acquisto o per la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
      3. Le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque per lo svolgimento di attività dirette a tali fini, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti effettuati a qualunque titolo da parte dello Stato.
      4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese sostenute da ciascun ente nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.